Art. 5.
(Sanzioni).

      1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole, l'uso della denominazione di «outlet» in violazione dell'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. In caso di violazione grave o di recidiva, il sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a trenta giorni.
      2. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, si applica, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.